IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN CONCERTO CON MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL MINISTERO DELL’INTERNO:
Visto il decreto legislativo 3 Aprile 2006,n°152,recante “norme in materia ambientale”
visto, in particolare, l’articolo 195,comma2,lettera q del predetto decreto che prevede:
l’individuazione del tipo e della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati,
di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo
stoccaggio, ricarica, manutenzione deposito e sostituzione di accumulatori
al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute ed all’ambiente derivati dalla fuoriuscita di acido,
tenuto conto della dimensione degli impianti,del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia di attività esercitata.
La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati : allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione dovrà essere proporzionale alla quantità di elettrolito contenuto negli elementi secondo le tabelle
indicate dai costruttori a seconda della capacità degli stessi e, a secondo della dimensione degli impianti di ricarica, si potrà evincere dalle tabelle di riferimento del decreto.
- PICCOLI IMPIANTI FINO A 5 BATTERIE:
(meta’ del contenuto della batteria + grande) - MEDI IMPIANTI FINO A 20 BATTERIE:
(100% del contenuto della batteria + grande) - GRANDI IMPIANTI OLTRE 20 BATTERIE:
(200% della batteria + grande)
Nel caso ci fosse la sostituzione delle batterie es. doppio turno, i quantitativi si raddoppiano automaticamente tutti.
POLVERI ASSORBENTI SVERSAMENTO ACIDI
Problema:
L’improvvisa fuoriuscita di acido dagli accumulatori al piombo (BATTERIE), causato dalla rottura della struttura o da sversamenti accidentali, potrebbe essere pericoloso per gli operatori, penetrare nel suolo o finire negli scarichi a pavimento.
Soluzione:
La POLVERE ASSORBENTE, assorbe e neutralizza chimicamente l’acido fuoriuscito dagli accumulatori risolvendo il problema di contenere l’inquinamento e mettere in sicurezza gli operatori. La POLVERE ASSORBENTE è una miscela di minerali, di origine naturale, trattata termicamente ed ai raggi UV, sterile ed inerte. Non contiene sostanze caustiche.
Sicurezza per gli operatori:
La POLVERE ASSORBENTE non contiene calce viva o sostanze potenzialmente ustionanti.
Come funziona:
La POLVERE ASSORBENTE assorbe l’acido solforico, inglobandolo completamente; lasciando la superficie pulita, asciutta ed immediatamente calpestabile.
La POLVERE ASSORBENTE a contatto con l’acido genera un’effervescenza (dovuta alla reazione di neutralizzazione dell’acido) che termina dopo poco tempo, lasciando così l’area “IN COMPLETA SICUREZZA, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 24 GENNAIO 2011”.
Modalità d’impiego:
- Versare la quantità di POLVERE ASSORBENTE adeguata, cercando di circoscrivere e coprire la fuoriuscita di acido.
- Poiche la legge prevede non il solo assorbimento, ma anche la completa neutralizzazione dell’acido, la quantità di POLVERE ASSORBENTE necessaria ad “assorbire e neutralizzare” 1 Litro di acido per accumulatori al piombo è pari ad 0,63Kg circa di prodotto.
- Con l’aiuto di una scopa, spargere con movimenti circolari la polvere sull’acido da assorbire.
- Attendere la fine della reazione di neutralizzazione. [3/4 min.]
- Il materiale risultante è palabile e può essere asportato ed opportunamente smaltito.
NB: La POLVERE ASSORBENTE può essere utilizzata anche per assorbire fuoriuscite di altri liquidi, come oli, solventi, ecc.
Smaltimento:
Dopo la neutralizzazione, bisogna smaltire il tutto secondo le norme vigenti, tenendo presente che la POLVERE ASSORBENTE, dopo aver reagito con l’acido solforico, può essere classificato come “rifiuto speciale non pericoloso”.
Contattataci per ogni indicazione o consulenza in merito, evitando così di incorrere in sanzioni amministrative (o penali!) in caso di visite ispettive o incidenti derivanti dall’utilizzo di tali apparecchiature.